GDPR per fotografi

Il Parlamento Europeo nel 2016 ha mandato in soffitta il vecchio regolamento per la privacy in vigore dal 1995 in favore del nuovo General Data Protection Regulation che dal prossimo 25 Maggio 2018 entrerà in vigore. Un fotografo deve sempre essere attento alla privacy dei suoi soggetti e, quindi, è imprescindibile farsi un’idea precisa sulla nuova normativa.

6666 - Alessia
Molte foto spontanee sono a rischio

Sicuramente gli impatti maggiori riguarderanno i professionisti, i titolari di partita IVA, che dovranno adempiere a tutti gli obblighi previsti per le piccole e medie imprese, ma per questo il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha pubblicato delle apposite linee guida, suscettibili di modifiche, in base a ciò che sarà effettivamente legiferato in Italia (al momento, come potete immaginare, c’è un po’ di caos in merito).

Nel nuovo regolamento, le fotografie sono incluse nel novero dei dati biometrici, definiti come:

“i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici“.

Se vi sembra un’esagerazione, pensate a cosa accade quando inquadrate qualcuno con la fotocamera del vostro smartphone: immediatamente il software del dispositiivo ne riconosce il viso, identificandolo come persona. Pochi anni fa anche Facebook aveva cominciato a suggerire le persone da taggare nelle foto, riconoscendole (non in modo infallibile). Insomma, la tecnologia attuale consente facilmente di riconoscere una persona da una sua foto, quindi questa ultima diventa un suo dato biometrico.

7815 - Grifoncella
Fu Emanuela a chiedermi di scattarle una foto davanti al Duomo, eppure ciò non significa che io abbia il diritto di pubblicarla

Le fotografie, dunque, potranno essere trattate solo se il soggetto ha fornito un esplicito consenso, a meno di alcuni casi specifici, come l’interesse pubblico, le questioni legali, la salvaguardia del soggetto ripreso, tanto fisica, quanto legale, e l’utilizzo necessario nel suo specifico ambito di impiego, come questioni di sicurezza sul luogo di lavoro.

Il fotografo, quando scatta un ritratto, diventa il titolare del trattamento del dato e, come tale, ha l’obbligo di ottenere e registrare il consenso del soggetto. Dopo lo scatto può anche diventare responsabile del trattamento, se, per esempio, utilizza i dati per registrare le persone e aggiungerle, per esempio, in una mailing list.

In ogni caso, un fotografo deve garantire ai suoi soggetti i seguenti diritti:

  1. Informazione: tutti i soggetti devono essere informati di essere stati ritratti nelle vostre fotografie;
  2. Accesso: tutti i soggetti devono poter aver accesso ai dati e ottenerne una copia;
  3. Rettifica: occorre garantire a tutti i soggetti che i dati che registriamo siano corretti, per esempio immagini non alterate; in caso non fosse così, siamo obbligati a correggere gli errori;
  4. Cancellazione (diritto all’oblio): il fotografo deve cancellare le foto che ritrae il soggetto, se questi lo richiede;
  5. Limitazione di trattamento: il soggetto può consentire al fotografo solo un uso limitato delle foto, per esempio conservarle, ma non pubblicarle sul web;
  6. Portabilità dei dati: il dato deve poter essere trasferibili e indipendente dalla piattaforma su cui è memorizzato;
  7. Opposizione: qualsiasi soggetto può chiedere di non essere ripreso, in qualsiasi circonstanza;
  8. Opposizione al trattamento automatizzato dei dati per il tracciamento: il soggetto può opporsi a che il fotografo inserisca le sue immagini in un sistema automatizzato (intelligenza artificiale) per il trattamento dei dati.
11282 - Last man standing
Che ne sarà della street photography?

Nel dettaglio, ogni fotografo deve tenere traccia di come ha ottenuto i dati, il che si traduce nella necessità di registrare il consenso del soggetto ritratto. Tale consenso deve essere informato, specifico, non ambiguo e liberamente concesso. Il silenzio assenso non ha alcun valore, se mai lo ha avuto. Inoltre il consenso deve essere comprensivo del dettaglio delle specifiche autorizzazioni che il soggetto consente al fotografo, come la pubblicazione o l’utilizzo per fini commerciali e di marketing. E fin qui, nulla che non possa risolvere una buona liberatoria o un contratto Time For. Il passo in più, consiste nel rendere il consenso “granulare” (granular consent), ovvero la dichiarazione di consenso deve riportare il periodo per il quale si concede la conservazione di tali dati.

In ogni caso, il consenso, lo ribadisco, deve essere informato e il fotografo deve provare di averlo ricevuto, tenendo ben presente che può essere revocato in qualsiasi momento e senza bisogno di specificare un motivo. In linea teorica la legge non dovrebbe essere retroattiva, ma il mio consiglio è di inviare una comunicazione (anche una semplice email) ai vostri soggetti per richiedere una conferma.

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Sui set di moda la situazione è ben regolamentata

Se avete un sito, è importante aggiungere una dichiarazione che espliciti la vostra policy sulla privacy. Tale dichiarazione deve riportare chi tratterà i dati, per quale scopo, per quanto tempo e i contatti cui inviare qualsivoglia comunicazione, come una richiesta di rettifica o cancellazione. Dovete inoltre garantire che i dati sono conservati in modo protetto e sicuro e solo se necessario.

E, in pratica, questo cosa comporta? Una serie di problemi per molti fotografi. Probabilmente nulla o poco più cambierà sui set di moda, in cui c’è sempre uno specifico contratto commerciale che regolamenta tutto il trattamento e il controllo dei dati. Ma cosa accadrà, per esempio, a un matrimonio? Beh, a rigor di legge il fotografo deve informare tutti gli invitati che ha intenzione di riprenderli e ottenere da ciascuno di essi il consenso, stando ben attento a non ritrarre nessuno che lo abbia negato. Probabilmente sarà necessario allestire delle zone esplicitamente dichiarate come “sicure”, cioè zone in cui non saranno scattate fotografie.

Cosa dire poi della street photography? Immaginate un fotografo di strada costretto a fermare tutte le persone che ritrae per fargli firmare una liberatoria? Cionondimeno, è possibile che abbiano da obiettare sull’essere ripresi o, peggio ancora, sul possibile uso delle foto che li ritraggono. L’unica salvezza possibile risiede nel fatto che, perché possa essere considerata dato biometrico, un’immagine deve ritrarre il soggetto in modo tale che possa essere riconoscibile. Se non altro, dovrebbe essere ancora possibile (il più delle volte) fotografare un monumento anche se vi sono dei turisti davanti. Si spera, comunque, che eventuali controversie siano valutate caso per caso, tenendo presente se la foto è stata scattata in luogo pubblico, durante un evento pubblico, magari a un personaggio pubblico o per interesse pubblico.

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Se il soggetto non è riconoscibile, la foto non può essere considerata un dato biometrico

Insomma, le grane sono tante. E molti di quelli che leggeranno questo mio breve riepilogo, che non ha certo il valore di una consulenza legale, per la quale vi invito a rivolgervi a un legale esperto, storceranno il naso, ma ricordate che il motivo di tale legge, che trascende lo specifico ambito fotografico, è quello di proteggere i nostri dati da un uso improprio.

In fondo, viviamo in una società civile e, come dicevano i romani, ubi societas, ibi ius.

AGGIORNAMENTO: il 04/09/2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di armonizzazione del GDPR con il quadro legislativo italiano. Potete trovare i dettagli qui.

AGGIORNAMENTO: a seguito di diverse richieste, ho deciso di pubblicare una piccola linea guida per la creazione di una liberatoria. Potete trovare i dettagli qui.

20 pensieri riguardo “GDPR per fotografi

  1. molto interessante questo articolo che però mi mette in mente mille dubbi, mille domande, fin troppo complicate per essere riassunte in poco spazio. Io di solito faccio solo fotografie di paesaggio, sovente ho la fortuna di avere paesaggi nudi, puri, senza alcun soggetto, ma qualche volta capita che nell’ambito di una foto urbana rimangano coinvolte persone che banalmente passavano davanti al mio obiettivo, oppure che ho inserito per valorizzare un terzo d’immagine o una prospettiva. Premetto che io non lo faccio per lavoro, ma solo per passione, ho un sito dove pubblico tutte le mie immagini. Cosa cambierà in questo caso, e a cosa potrei andare incontro nel caso come detto qualche soggetto figurasse nelle mie immagini, ad esempio di un borgo storico?

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    1. Se le persone ritratte nella foto sono riconoscibili, la foto è comunque considerata una registrazione del dato biometrico, quindi soggetta a tutti gli obblighi che ne conseguono

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      1. che detto in parole povere cosa sarebbero? Dovrei andare in giro con quaderno e penna per far firmare liberatorie a chiunque? Mi sembra persino ridicolo tutto questo. Speriamo davvero che non si arrivi a questi punti, io per ora faccio finta di niente e proseguo con i miei scatti come sempre, anche perché voglio dire con miliardi d’immagini che girano ovunque chi è che va a vedere un singolo sito di un privato e perseguirlo perché un soggetto è capitato per caso nei suoi scatti?
        Grazie mille per le risposte, come vedi ti seguo sempre con grande attenzione 😉

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  2. ciao Diego,
    bell’articolo, complimenti!
    quindi per un fotografo/videomaker il GDPR e’ obbligatorio in quanto ritrae sempre o in gran parte soggetti riconoscibili.. ma in “soldoni” a quanto ammonta la spesa e in base a cosa puo’ variare la cifra finale?
    giusto per non farsi prendere in giro e essere sicuri che il calcolo e’ corretto per il tipo di attivita’ di un libero professionista con P.I.
    sono in attesa di un preventivo ma stavo cercando qualche tabella di calcolo ma non trovo niente

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  3. Ciao, Andrea.
    Immagino che tu ti riferisca a una consulenza per adeguare la tua attività alla nuova normativa. Non credo che esista un tariffario standard. L’attività da svolgere può essere molto varia e difficile da standardizzare per creare una tabella di costi predeterminati.
    Quello che posso suggerirti è di farti dare un preventivo con le varie voci ben distinte e, possibilmente, farti fare più preventivi, da più consulenti e confrontarli tra loro.

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  4. Ciao Diego, ma in caso di ‘non’ osservazione del nuovo gdpr…insomma…se qualcuno ha da ridire qualcosa, per il fotografo quanto è la multa? quale il rischio concreto? Va in base alla richiesta economica fatta dal presunto danneggiato all’immagine che fa una causa? grazie

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    1. Ciao, Cesare.
      Al momento a questa domanda non è possibile rispondere. Per quel che ne so (ricordo che non sono un avvocato!), il regolamento europeo, più che una vera e propria legge, è una direttiva che fissa obblighi e obiettivi, ma non delle sanzioni. Per quelle bisogna aspettare che i singoli stati membri lo recepiscano con una legge nazionale e, allo stato attuale, dubito che la cosa avverrà in tempi rapidi, dato il caos politico di questi giorni.
      Sono quasi certo che la quantificazione del danno per un eventuale rimborso, oltre alle spese legali, inciderà non poco in caso di controversie legali, ma per avere certezze occorre aspettare la legge.

      UPDATE:
      Ti riporto un link con qualche chiarimento in più, l’unico che ho trovato che si sbilanci con indicazioni, seppur generiche, un po’ più dirette
      https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/decreto-gdpr-e-sanzioni-penali-ecco-che-cambia/

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  5. Complimenti per l’articolo, e per le altre rubriche che ho solo sfogliato, al momento…
    Mi sono avvicinato alla street photography, o a qualcosa che le somiglia, da qualche anno, dopo anni di fermo da quella che è stata la mia prima professione, e questa “tegola” della GDPR temo proprio che segnerà il futuro di questo tipo di fotografia: purtroppo non vedo una via d’uscita, se non (continuare a) restare nell’anonimato.
    Marco

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    1. Grazie.
      In effetti gli street photographer sono quelli che rischiano di trovarsi maggiormente limitati dal GDPR. Anche prima c’era bisogno della liberatoria, ma solo per pubblicare le foto e il contesto pubblico riusciva comunque a lasciare al fotografo un certo margine di manovra, per cui pochi chiedevano un consenso scritto.
      Sì, credo che non saranno pochi quelli che proveranno a ignorare la legge e vedere come va

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  6. Mi sorge un dubbio … a proposito del diritto all’oblio.
    Supponiamo che un brand dell’altamoda commissioni una campagna pubblicitaria. Il modello da il consenso e inizia il percorso di marketing. Sito web… cartelloni, magazine etc. La mattina il modello si sveglia e decide di ritirare il consenso obbligando il brand a ritirare l’intera campagna di marketing. Ovviamente il modello è già stato pagato. Francamente mi sembra assurdo. In ogni caso qualche settimana fa avevo già chiesto una consulenza ad un legale e secondo lui il consenso non può essere ritirato dato che ce un contratto attivo tra le parti. Ora sono totalmente confuso.

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    1. Beh, immagino che un avvocato ne sappia più di me.
      C’è poi da considerare che un modello che facesse una cosa del genere dopo dovrebbe dire addio alla carriera: quale altro brand lo assumerebbe, sapendo che dall’oggi al domani dovrebbe mandare alle ortiche l’investimento?

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